BONUS FISCALI - Nuovi obblighi di visto e asseverazione tecnica per i bonus diversi dal 110% a effetto retroattivo e con costi non
agevolabili.
A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal direttore dell'agenzia delle entrate, pubblicate a lettere cubitali su tutte le testate giornalistiche in merito alla tentata frode ai danni dello Stato messa in atto con il meccanismo dei bonus edilizi, la risposa da parte del governo non è tardata ad arrivare.
Infatti in base alle disposizioni contenute nel decreto-legge novembre 2021, n. 157 recante le “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche” chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del credito nell'ambito di un intervento agevolato con ecobonus 50% e 65%, bonus ristrutturazioni, sismabonus o bonus facciate, o in caso di installazione di un impianto fotovoltaico o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, deve acquisire il visto di conformità e l'asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese sostenute.
Il visto di conformità e l'asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese sostenute sono obbligatori non solo qualora il contribuente optasse per la cessione del credito o lo sconto in fattura, ma anche qualora decidesse di detrarre la spesa dall'IRPEF, a meno che la dichiarazione stessa venga presentata direttamente dal contribuente, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle entrate, o tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale (per tali dichiarazioni, infatti, l’Agenzia delle entrate può già effettuare controlli preventivi sulla dichiarazione presentata).
Dunque riepilogando, il visto di conformità e l'asseverazione del tecnico sulla congruità delle spese sostenute sono obbligatori per gli interventi ricadenti nel:
- Bonus ristrutturazione (o bonus casa);
- Ecobonus 50% e 65%;
- Bonus facciate;
- Installazione di impianti fotovoltaici o delle colonnine elettriche di ricarica.
Non sono richiesti per il bonus verde e il bonus mobili.
L'asseverazione della congruità dei prezzi
L'asseverazione della congruità dei prezzi da parte del tecnico incaricato dovrà essere conforme ai prezzari già in uso (DEI o regionale) o i valori massimi che saranno stabiliti dal Ministero della Transizione ecologica, con apposito decreto entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del decreto.
La spesa massima detraibile dovrà far riferimento a dei valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni.
Che cos'è il visto di conformita?
Il visto di conformità è un documento che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Si tratta di un’attività di controllo formale e non di merito svolta dal professionista, finalizzato ad evitare errori materiali e di calcolo.
Inoltre, i soggetti incaricati al rilascio del visto di conformità devono verificare anche la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati.
Anche in questo caso si tratta di un mero controllo formale di tipo documentale.
In particolare, il professionista dovrà controllare:
- La presenza di un idoneo titolo di possesso o di detenzione dell’immobile da parte del contribuente;
- Il possesso di redditi imponibili;
- Il deposito di eventuali abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia: CILA, SCIA o Permesso di Costruire. Non necessitano di alcun titolo abilitativo gli interventi ricadenti in edilizia libera;
- La presenza delle relazioni tecniche e asseverazioni preventive all’avvio dei lavori: legge 10; asseverazione della classe di rischio dell’edificio, notifica preliminare;
- La presenza del certificato catastale o della domanda di accatastamento;
- I documenti comprovanti il sostenimento della spesa (fatture, ricevute fiscali, ecc.)
- I bonifici bancari o postali attestanti il pagamento delle fatture/ricevute fiscali;
- Le specifica documentazione per le spese sulle parti comuni. La certificazione da parte dell'amministratore di condominio dalla quale risultano: le generalità e il codice fiscale del condòmino, l’ammontare delle spese sostenute nell’anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condòmino;
- Per gli interventi di efficienza energetica, la ricevuta di trasmissione all’Enea;
- L'asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della congruità delle spese sostenute,in relazione agli interventi agevolati;
- La polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione.
In conclusione, mentre da una parte passa la buona notizia che cessione del credito e sconto in fattura saranno prorogati fino al 2024, dall'altro l'adeguamento alle nuove disposizioni comporterà oltre che dei rallemtamenti anche dei costi aggiuntivi per i beneficiari (compensi professionali ai tecnici abilitati al rilascio del visto di conformità e delle asseverazioni tecniche) che, stando ad una interpretazione strettamente letterale della normativa esistente, non potranno concorrere alla determinazione delle spese agevolabili ai fini dei singoli bonus diversi dal 110%.
Questo è dunque lo scenario che si presenta per i lavori edilizi già in corso dopo le novità contenute nel
decreto-legge n. 157/2021 .
Arch. Ferrante Francesco