Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Oggi 18/06/2020 con il D.M. 10 marzo 2020 entrano in vigore le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione e condizionamento inseriti all'interno delle attività soggette a prevenzione incendio sia nuove che esistenti al cui interno sono contenuti fluidi refrigeranti non infiammabili e non tossici.
Le nuove disposizioni ammettono utilizzo di fluidi frigogeni classificati A1 e A2L secondo la norma ISO 817, come per esempio l'R32 leggermente infiammabile, fermo restando il rispetto di tutte le normative a monte (D.P.R. 74/2013, D.M. 37/2008) e della regola dell'arte per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione di questi impianti.
L'installatore, non il manutentore, deve rilasciare il libretto d'uso e manutenzione in lingua italiana, nonché il piano dei controlli e delle verifiche delle operazioni di manutenzione.
Quali sono le attività soggette a questi vincoli?
Di seguito un elenco, certamente non esaustivo, di attività soggette ad obbligo di prevenzione incendio:
- scuole
- attività ricettive turistiche alberghiere
- locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
- strutture sanitarie pubbliche e private
- uffici
- attività commerciali sopra 400 m2 di superficie.
Scarica gratuitamente qui sotto l'elenco completo dei fluidi frigogeni classificati A1 o A2L